Canoni di locazione non percepiti – Credito di Imposta
L'art. 26 del Tuir - Dpr 917/86 dispone che “per le imposte versate sui canoni di locazione scaduti e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare”.
Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.
Il credito d’imposta potrebbe:
1. essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale;
2. essere richiesto a rimborso mediante apposita istanza presentata presso gli uffici finanziari competenti.
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